ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE 

"LA VALLE DELL'AQUILA"

 

STATUTO ASSOCIAZIONE

   

 

ART.1-COSTITUZIONE E SEDE

            E’ costituita a norma dell’art. 36 del Codice Civile l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE LA VALLE DELL’AQUILA”, con sede in Gragnola (MS).

 

ART.2 -FINALITA’     

            Con l’ambizioso proposito di promuovere la valorizzazione delle tradizioni popolari del borgo di Gragnola, della valle del Lucido e della Lunigiana, desiderosi di reale rivalutazione delle potenzialità storico-culturali del nostro territorio lunigianese, in leale confronto collaborativo con le istituzioni, si pone proprio scopo:

            la realizzazione di manifestazioni a carattere storico, culturale, ludico e popolare, coerenti con i principi sopra esposti. Essa è apartitica e senza fini di lucro. 

            In particolare ha per oggetto:

     1)             Individuazione ed attivazione, anche mediante elaborazioni di progetti specifici, di tutte le possibili fonti di finanziamento in termini di contributi comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari disponibili e di partecipazione diffusa a favorire lo sviluppo dei fini dell’associazione.

     2)            Promozione, progettazione e coordinamento di iniziative atte a favorire lo sviluppo e l’insediamento su aree all’uopo destinate, con riferimento alle esigenze di localizzazione, rilocalizzazione e sviluppo di piccole e medie imprese a carattere tradizionale e ludico, promuovendo anche costituzione di consorzi e/o organismi associativi tra le medesime.

     3)    Studio e promozione di servizi diretti a favorire l’insediamento di attività ed idonee forme di sviluppo delle tradizioni.

     4)    Studio e coordinamento di piani attuativi degli interventi nelle aree con riferimento alle normative urbanistiche ed agli indirizzi regionali.

     5)            Promozione in collaborazione con Comuni, Comunità Montana della Lunigiana, Provincia di Massa Carrara ed altre, Associazioni economiche interessate, Sindacali e, della partecipazione, di iniziative dirette a pubblicizzare le reali possibilità turistiche.

     6)    Studio e promozione di ogni iniziativa intesa allo scopo di riqualificare, consolidare ed ampliare l’attuale struttura occupazionale.

 

ART.3 -ATTIVITA’

            L’associazione storico culturale La Valle dell’Aquila intende portare a compimento le finalità suddette con le seguenti modalità d’intervento:

     1)    Attivare specifiche convenzioni con Enti Pubblici a tutti i livelli (istituzionali, locali, provinciali, e regionali), ai fini della definizione delle condizioni, modalità e termini di espletamento, di studio e progettazione/organizzazione di interventi sopra previsti.

     2)    Attivare analogamente convenzioni con associazioni di categoria rappresentative di operatori economici o direttamente con singoli operatori od associati, interessati alle finalità predette e ad effettuare forme di investimento.

     3)    Definire i rapporti di consulenza con professionisti, società e/od enti, ai fini di attivazione, stimolo e coordinamento delle competenze professionali e tecniche richieste dalla impostazione e realizzazione delle fasi attuative delle finalità.

     4)            Promuovere operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, funzionalmente connesse al conseguimento degli scopi identificati, ritenute necessarie ed utili, anche con partecipazione ad altre imprese, società o consorzi aventi anche indirettamente oggetto analogo o connesso al proprio.

 

ART.4 I SOCI

            Potranno essere soci:

     a)    Singoli soggetti fisici, uomini e donne, senza alcuna discriminazione di sesso, eta’, lingua, nazionalita’ religione ed ideologia, purché condividano le finalità istituzionali, gli scopi associativi, e versino la prevista quota associativa che annualmente verra’ definita dal Consiglio Direttivo.

     b)    Imprese singole o consorziate.

     c)    Enti pubblici, enti di diritto pubblico e/o economici.

     d)    Organizzazioni cooperative o da queste controllate.

     e)    Associazioni rappresentative di categorie ed  imprenditoriali.

     f)    Banche, aziende di credito e società finanziarie.

            Sulle domande d’adesione decide il Consiglio Direttivo, il quale non è tenuto a motivare l’eventuale rigetto.

            Le quote sociali dovranno essere versate in unica soluzione all’atto della presentazione della domanda d’adesione. In caso di reiezione della domanda, la quota versata non sarà restituita.

            I Soci non hanno diritto ad alcun compenso per l’attivita’ prestata, se non al rimborso delle spese effettive sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

            La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e da conseguente ratifica dall’Assemblea dei Soci e può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, e per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione o per decesso.

            Ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento d’esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata ed entro il medesimo termine l’escluso potrà far riesaminare la sua posizione dall’Assemblea dei Soci.

            In tal caso la deliberazione di esclusione e’ sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

            Chiunque aderisca all’Associazione, puo’ in qualsiasi momento notificare la sua volonta’ di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volonta’ di recesso. La quota associativa non sara’ in alcun caso restituita.

            I soci sono vincolati all’osservanza del presente statuto che costituisce le regole di comportamento dell’associazione stessa.

            I Soci si distinguono in :

            “Soci Onorari”;

            “Soci Fondatori”;

            “Soci Benemeriti”;

            “Soci Effettivi”;

            “Soci Sostenitori”;

            “Soci Aggregati”;

            Per ogni categoria di Socio saranno definite quote associative diverse, da stabilirsi all’interno del Consiglio Direttivo.

           

ART. 4.1 Soci Onorari.

            La qualifica di Socio Onorario puo’ essere conferita a quelle persone eminenti nelle discipline ambientali, architettoniche, urbanistiche, mediche, giuridiche ed economiche cui l’Associazione crede conveniente tributare tale investitura.

            Possono altresi’ essere Soci Onorari alte personalita’, insigni per pubblico riconoscimento e persone che abbiano reso segnalati servigi all’Associazione.

            I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto a voto deliberativo nelle Assemblee e non sono eleggibili alle cariche sociali.

           

ART. 4.2 Soci Fondatori.

            La qualita’ di Socio Fondatore viene acquisita da chi si e’ fattivamente adoperato per la costituzione dell’Associazione, partecipando inoltre alla costituzione dell’organico fondo di dotazione della stessa.

           

ART4.3 Soci Benemeriti.

            La qualifica di Socio Benemerito viene acquisita da coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo

            Tale qualifica risulta dall’elenco generale dei soci.

           

ART4.4 Soci Effettivi.

            La qualifica di Socio Effettivo viene acquisita all’atto del normale versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

           

ART.4.5 Soci Sostenitori.

            Soci Sostenitori sono tutti coloro che verseranno libera quota associativa, al solo fine di sostenere liberamente le attivita’ ed i programmi dell’Associazione senza avere altresì’ diritti di voto nelle Assemblee e non sono eleggibili alle cariche sociali.

           

ART.4.6 Soci Aggregati.

            I ricercatori, gli studenti universitari, gli studenti delle scuole medie superiori anche se minorenni, possono essere ammessi come Soci Aggregati ove dimostrino interesse per gli scopi dell’Associazione.

            Essi fanno parte dell’Associazione sotto la diretta responsabilita’ di un Socio Effettivo presentatore, non hanno diritto di voto nelle Assemblee, non sono eleggibili alle cariche sociali e non pagano alcun contributo, salvo quelli stabiliti in quanto frequentatori di lezioni, corsi, seminari e simili. 

              

ART.5 - IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE, È FORMATO DA:

Beni mobili ed immobili e danaro pervenuti alla associazione per donazione o successione; i beni di ogni specie acquistati dalla associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità;

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

1.      Proventi derivati dal proprio patrimonio 

2.      Contributi di privati, dello stato, di enti d’istituzioni pubbliche e d’organizzazioni internazionali

3.      Rimborsi derivati da convenzioni;

4.      Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

5.      Quote associative

6.      Ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Ogni disponibilità patrimoniale è riconosciuta indivisibile fra i soci e sarà impiegata a norma dello Statuto e di legge dal Consiglio Direttivo.

 

ART.6 – ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Revisore Contabile.

 

ART. 6.1 – L’Assemblea

L’assemblea, organo sovrano della associazione.

Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soci Onorari, Fondatori, Benemeriti, Effettivi, Sostenitori ed Aggregati.

Hanno diritto di voto e ad essere eletti a cariche sociali i soci Fondatori, Benemeriti, Effettivi, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che abbiano compiuto il diciottesimo anno.

 

E’ presieduta dal presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vice presidente ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

 

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, o a richiesta di un decimo degli associati aventi diritto di voto.

 

E’ convocata in seduta straordinaria per le modifiche dell’atto costitutivo e del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione stessa.

In tale occasione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione è validamente costituita e delibera a maggioranza dei presenti.

 

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno mezz’ora.

 

L’avviso con l’ordine del giorno e la data di convocazione dell’assemblee devono essere affissi presso la sede dell’associazione almeno dieci giorni prima della data prevista.

 

Sono di competenza dell’assemblea ordinaria:

1.      L’elezione del consiglio direttivo

2.      L’elezione del revisore contabile

3.      Approvare regolamenti interni

4.      Approvare il programma ed il bilancio preventivo

5.      Approvare la relazione di attività ed il bilancio consultivo

6.      Ratifica sulla richiesta di espulsione del socio deliberata dal consiglio e sull’eventuale richiesta di riesame

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Il verbale è tenuto a cura del presidente presso la sede sociale ed è consultabile dai soci.

 

ART. 6.2 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri dell’associazione, eletti dall’assemblea ordinaria.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella prima riunione elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, Il segretario, ed il Tesoriere ed affida gli incarichi agli altri componenti.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del  Presidente almeno due volte all’anno, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti, le deliberazioni devono essere redatte su apposito verbale.

Il consiglio direttivo svolge le attività esecutive relative alla associazione esercitando in qualità di organo collegiale tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’associazione.

Emana regolamenti interni, sottopone all’assemblea il bilancio preventivo e consultivo, delibera sulle attività e le iniziative dell’associazione e fissa l’ammontare delle quote annue o altri contributi a carico dei soci, delibera sulla esclusione dei soci.

In caso di dimissione di un membro del Consiglio direttivo, questo potrà essere sostituito per cooptazione, nel caso di dimissioni di almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo, lo stesso si dovrà ritenere automaticamente dimissionario.

   

ART. 6.3  - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’associazione stessa, presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo, cura l’ordinario svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell’assemblea, è autorizzato ad accettare incassi e donazioni di ogni natura.

In caso di assenza o di impedimento o di cessazione il presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di necessità e di urgenza il presidente assume i provvedimenti di competenza del consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

 

ART. 6.4 – Il Vice Presidente

Sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

 

ART. 6.5 – Il Segretario

Redige i verbali dell’assemblea e del consiglio direttivo, redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l’elenco dei soci, cura l’inventario dei beni dell’associazione e con il revisore contabile provvede al controllo del bilancio consultivo e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.

 

ART. 6.6 – Il Tesoriere

Cura la gestione della cassa dell’associazione effettua le relative verifiche, redige e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consultivo e preventivo dal punto di vista contabile accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 

ART. 6.7 – Il Revisore Contabile

Organismo di controllo esterno al consiglio direttivo, eletto dall’assemblea dei soci e può essere scelto anche al di fuori dei soci tra professionisti di qualificata esperienza.

L’organismo ha il compito di esercitare le funzioni di cui all’art. 2403 e segg. C.C., redigere e di allegare relazione sul bilancio consultivo e preventivo, partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con parere consultivo.

 

ART. 7 – BILANCIO

Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno è predisposto dal consiglio direttivo con allegata relazione del revisore contabile ed approvato dall’assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo dell’esercizio successivo con allegata relazione del revisore contabile è presentato dal consiglio direttivo all’assemblea, entro il mese di dicembre.

E’ fatto divieto di distribuire fra i soci anche in modo indiretto eventuali avanzi di gestione fondi riserve o capitali durante la vita o dopo la cessazione dell’associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno reinvestiti totalmente nell’associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

 

ART. 8 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento o la cessazione dell’associazione sono deliberati dall’assemblea straordinaria a norma dell’art. 6.1 del presente statuto.

In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti alle associazioni o enti operanti nello stesso settore, indicati dall’assemblea straordinaria.

 

ART. 9 -  DISPOSIZIONI FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti con particolare riferimento al codice civile ed alla D.L. gs. N. 460 del 1997 e alle loro eventuali e successive variazioni.

 

 

 CONSIGLIO DIRETTIVO:

(in carica fino al 31.12.2007)

 

Presidente                            Barbara    CAPPELLI              

Vice Presidente                   Nilde VALLERINI

Vice Presidente                   Lorenza CONSULO

Segretario                             Emilio BONFIGLI                    emilio.bonfigli@poste.it

Tesoriere                               Andrea BONFIGLI                       

Consigliere                           Marta Sisti

Consigliere                           Cristina MORINI

Consigliere                           Laura DURANTI

Consigliere                           Donatella TONIOLO 

Consigliere                           Tina CUPINI

Consigliere                           Alessandra SISTI                    

Presdidente Onorario       Giovanni Jr. POLESCHI                 poleschi@aruba.it

Revisore Contabile            Massimo VENTURI                             

Direttore Artistico               Stefano RICCI                                  ricci23@unisis.it

Responsabile Cultura       Massimo Pietro MASTRINI           mastromeis@tin.it  

Responsabile Materiali     Giorgio DONATI

Responsabile Tecnico      Alfredo MICHEA

Responsabile Calcio         Marco PELLINI                                pellayo@virgilio.it